Articolo 1460 del Codice civile
Art. 1460.
(Eccezione d'inadempimento).
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti puo' rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia non puo' rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto e' contrario alla buona fede.
(Eccezione d'inadempimento).
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti puo' rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia non puo' rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto e' contrario alla buona fede.
4. TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-04-11, n. 202300259Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 1175 c.c.·
- art. 1375 c.c.·
- art. 4 d.m. 20.10.1995 n.527·
- contributi pubblici·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- principio di affidamento·
- rideterminazione del contributo·
- travisamento dei fatti·
- usucapione
5. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-06-20, n. 202300371Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 1467 c.c.·
- art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016·
- art. 97 Costituzione·
- art. 9 e 31 del capitolato speciale·
- autotutela amministrativa·
- concessione di servizi pubblici·
- eccessiva onerosità sopravvenuta·
- inadempimento contrattuale·
- morosità·
- penalità contrattuali·
- principio di buona fede·
- principio di proporzionalità·
- procedura di mediazione·
- riequilibrio economico finanziario·
- risoluzione contrattuale·
- spese di giudizio·
- TAR