Articolo 1109 del Codice civile

Art. 1109.

(Impugnazione delle deliberazioni).

Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente puo' impugnare davanti all'autorita' giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:
1) nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1105, se la deliberazione e' gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non e' stata osservata la disposizione del terzo comma dell'art. 1105;
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e' in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'art. 1108.

L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui e' stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorita' giudiziaria puo' ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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