Articolo 2267 del Codice civile
Art. 2267.
(Responsabilita' per le obbligazioni sociali).
I creditori della societa' possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della societa' e, salvo patto contrario, gli altri soci.
Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilita' o l'esclusione della solidarieta' non e' opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.
(Responsabilita' per le obbligazioni sociali).
I creditori della societa' possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della societa' e, salvo patto contrario, gli altri soci.
Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilita' o l'esclusione della solidarieta' non e' opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.
3. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-06-03, n. 202400498Provvedimento:Leggi di più...- annullamento intimazione di pagamento·
- compensazione con aiuti PAC·
- diritti dei soci di società semplice·
- diritto dell'Unione Europea·
- disapplicazione norme interne·
- effettività del diritto dell'Unione Europea·
- giudicato·
- giurisprudenza TAR e Consiglio di Stato·
- interessi di riscossione·
- leale cooperazione tra Stati membri·
- misura del prelievo supplementare·
- prelievo supplementare·
- prescrizione del debito·
- quote latte·
- rateizzazione del debito·
- regime europeo delle quote latte·
- sospensione della prescrizione
5. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-05-21, n. 202400447Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- compensazione con aiuti PAC·
- diritto dell'Unione europea·
- disapplicazione del diritto interno·
- giudicato amministrativo·
- interruzione della prescrizione·
- notifica atti amministrativi·
- prelievo supplementare·
- prescrizione dei crediti·
- quote latte·
- rimborso del prelievo in eccesso·
- solidarietà dei debitori·
- sospensione della prescrizione