Articolo 492 del Codice civile
Art. 492.
(Garanzia).
Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.
(Garanzia).
Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.
Sentenze • 3
2. TAR Trento, sez. I, sentenza 2017-04-26, n. 201700143Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- cambio di destinazione d'uso·
- competenza del Consiglio comunale e della Giunta comunale·
- contraddittorietà manifesta·
- deroga in sanatoria·
- difetto di attribuzione·
- eccesso di potere·
- interesse pubblico·
- motivazione carente·
- nulla osta in sanatoria·
- permesso di costruire in sanatoria·
- ricorso amministrativo·
- ricorso gerarchico improprio·
- variante al PRG·
- violazione di legge e principi di legge