Articolo 1696 del Codice civile

Art. 1696.

(( (Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate). ))((Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Il risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilita' del vettore.

Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di piu' mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non puo' in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalita' previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non puo' avvalersi della limitazione della responsabilita' prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni))
Entrata in vigore il 31 dicembre 2021

Sentenze31


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-04-17, n. 202403496
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    • autorità per le garanzie nelle comunicazioni·
    • carta dei servizi·
    • cumulo giuridico delle sanzioni·
    • disciplina antitrust·
    • error in iudicando·
    • obblighi informativi per i fornitori di servizi postali·
    • oblazione·
    • ordinanza ingiunzione·
    • principio di trasparenza·
    • procedimento sanzionatorio amministrativo·
    • proporzionalità e adeguatezza della sanzione·
    • regolamento sull'adozione delle carte dei servizi·
    • risarcimento danni·
    • sanzione amministrativa·
    • tempestività della notifica dell'atto di contestazione·
    • termine decadenziale per la contestazione delle violazioni·
    • tutela dei consumatori·
    • val·
    • violazione delle disposizioni della delibera AGCOM

  • 2. TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-04-30, n. 202408585
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    • autorizzazione generale per la fornitura di servizi postali·
    • carte dei servizi·
    • compensazione·
    • condotta illecita·
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    • legittimo affidamento·
    • maggiorazione sanzione·
    • obblighi informativi·
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  • 4. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-10-04, n. 202110113
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    • AGCOM·
    • Carta dei servizi·
    • Cumulo giuridico·
    • Delibera 413/14/CONS·
    • Obblighi informativi·
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    • Sanzione amministrativa·
    • Tardività contestazione·
    • Tar Lazio·
    • Violazione direttiva

  • 5. TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-09-28, n. 202009829
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    • art. 97 della Costituzione·
    • conciliazione delle controversie·
    • misura di proporzionalità della sanzione·
    • normativa europea sui servizi postali·
    • obblighi informativi degli operatori postali·
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    • principio di proporzionalità·
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    • regolamento AGCOM sulle controversie nel settore postale·
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    • sospensione della sanzione per errori di fatto·
    • tutela degli utenti dei servizi postali·
    • violazione delle disposizioni sulla Carta dei Servizi
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