Articolo 1696 del Codice civile

Art. 1696.

(Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria).

Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

((Il risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.

La previsione di cui al comma precedente non e' derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalita' previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non puo' avvalersi della limitazione della responsabilita' prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.))
Entrata in vigore il 9 gennaio 2006
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