Articolo 450 del Codice civile
Art. 450.
(Pubblicita' dei registri dello stato civile).
I registri dello stato civile sono pubblici.
Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
Essi devono altresi' compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.
(Pubblicita' dei registri dello stato civile).
I registri dello stato civile sono pubblici.
Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
Essi devono altresi' compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.