Articolo 450 del Codice civile

Art. 450.

(Pubblicita' dei registri dello stato civile).

I registri dello stato civile sono pubblici.

Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

Essi devono altresi' compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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