Articolo 1441 del Codice civile

Art. 1441.

(Legittimazione).

L'annullamento del contratto puo' essere domandato solo dalla parte nel cui interesse e' stabilito dalla legge.

L'incapacita' del condannato in istato di interdizione legale puo' essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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