Articolo 1441 del Codice civile
Art. 1441.
(Legittimazione).
L'annullamento del contratto puo' essere domandato solo dalla parte nel cui interesse e' stabilito dalla legge.
L'incapacita' del condannato in istato di interdizione legale puo' essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.
(Legittimazione).
L'annullamento del contratto puo' essere domandato solo dalla parte nel cui interesse e' stabilito dalla legge.
L'incapacita' del condannato in istato di interdizione legale puo' essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.
3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-08, n. 202307647Provvedimento:Leggi di più...- annullamento convenzioni lottizzazione·
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4. TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-04-17, n. 202300641Provvedimento:Leggi di più...- acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. 327/2001·
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