Articolo 1401 del Codice civile

Art. 1401.

(Riserva di nomina del contraente).

Nel momento della conclusione del contratto una parte puo' riservarsi la facolta' di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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