Articolo 2214 del Codice civile
Art. 2214.
(Libri obbligatori e altre scritture contabili).
L'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altresi' tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.
(Libri obbligatori e altre scritture contabili).
L'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altresi' tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.