Articolo 194 del Codice civile

Art. 194.

((Divisione dei beni della comunione.))((La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.

Il giudice, in relazione alle necessita' della prole e all'affidamento di essa, puo' costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975

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