Articolo 650 del Codice civile
Art. 650.
(Fissazione di un termine per la rinunzia).
Chiunque ha interesse puo' chiedere che l'autorita' giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facolta' di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare.
(Fissazione di un termine per la rinunzia).
Chiunque ha interesse puo' chiedere che l'autorita' giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facolta' di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare.
2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-16, n. 202307767Provvedimento:Leggi di più...- art. 75 D.P.R. n. 445/2000·
- autotutela amministrativa·
- decadenza dai benefici economici·
- dichiarazioni mendaci·
- diritto intertemporale·
- errore scusabile·
- giudicato cautelare·
- interesse legittimo·
- principio di autoresponsabilità·
- procedimento amministrativo·
- proporzionalità delle sanzioni·
- reiterazione delle istanze·
- rinuncia agli atti processuali·
- rinuncia all'autorizzazione·
- rinuncia al procedimento amministrativo
3. TAR Salerno, sez. II, sentenza 2015-02-04, n. 201500228Provvedimento:Leggi di più...- acquisizione delle aree·
- art. 2055 c.c.·
- art. 42 bis T.U. 32/2001·
- art. 936 c.c.·
- criteri di quantificazione del risarcimento·
- diritti dei proprietari·
- diritti di ritenzione·
- giudice dell'ottemperanza·
- interpretazione delle sentenze·
- obbligo di esercizio dell'opzione·
- ottemperanza delle sentenze·
- principio di buona fede·
- responsabilità solidale·
- restituzione dei beni·
- risarcimento del danno·
- usucapione