Articolo 2227 del Codice civile
Art. 2227.
(Recesso unilaterale dal contratto).
Il committente puo' recedere dal contratto, ancorche' sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
(Recesso unilaterale dal contratto).
Il committente puo' recedere dal contratto, ancorche' sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
3. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-02-05, n. 202400918Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
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