Articolo 2227 del Codice civile

Art. 2227.

(Recesso unilaterale dal contratto).

Il committente puo' recedere dal contratto, ancorche' sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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