Articolo 2308 del Codice civile

Art. 2308.

(Scioglimento della societa').

La societa' si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'art. 2272, per provvedimento dell'autorita' governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un'attivita' non commerciale, per la dichiarazione di fallimento.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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