Articolo 2308 del Codice civile

Art. 2308.

(Scioglimento della societa').

((La societa' si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorita' governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale))((303)) ---------------AGGIORNAMENTO (303)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.
Entrata in vigore il 16 luglio 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi