Articolo 77 del Codice civile
Art. 77.
(Limite della parentela).
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
(Limite della parentela).
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
4. TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-03-08, n. 202400234Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 3 legge n. 130/2001·
- compensazione delle spese·
- cremazione·
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- estumulazione·
- giurisdizione·
- inibizione inaudita altera parte·
- regolamento di polizia mortuaria
5. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-03-31, n. 202302054Provvedimento:Leggi di più...- aggiudicazione della gara·
- annullamento d'ufficio·
- art. 105 del C.C.P.·
- art. 133 del C.C.P.·
- art. 212 del D.lgs. 152/2006·
- art. 32 comma 7 d.lgs. 50/2016·
- art. 83 del C.C.P.·
- art. 95 del D.lgs. 50/2016·
- autorizzazioni ambientali·
- codice EER·
- condanna alle spese di lite·
- eccesso di potere·
- favor admissionis·
- motivi aggiunti·
- principio di concorrenza·
- procedura di gara·
- regressione procedimentale·
- requisiti di partecipazione·
- sanzioni per violazione dei requisiti·
- subappalto·
- tutela cautelare monocratica·
- tutela delle buone pratiche·
- verifica dei requisiti