Articolo 1422 del Codice civile
Art. 1422.
(Imprescrittibilita' dell'azione di nullita').
L'azione per far dichiarare la nullita' non e' soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
(Imprescrittibilita' dell'azione di nullita').
L'azione per far dichiarare la nullita' non e' soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
2. TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-05-03, n. 202300063Provvedimento:Leggi di più...- Accordo procedimentale·
- Art. 12, comma 6, d.lgs. 387/2003·
- Art. 1325 c.c.·
- Art. 1418 c.c.·
- Compensazione patrimoniale·
- Deroga urbanistica·
- Diritto soggettivo·
- Giurisdizione amministrativa·
- Interesse pubblico·
- Libertà di impresa·
- Linee Guida ministeriali·
- Nullità contratto·
- Prescrizione·
- Produzione energia rinnovabile·
- Royalty
5. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-03, n. 202405924Provvedimento:Leggi di più...- accordo transattivo·
- compensazione delle spese·
- concessione rep. 3693/2010·
- determinazione dei canoni concessori·
- difetto di giurisdizione·
- error in procedendo e in iudicando·
- improcedibilità per rinuncia·
- interpretazione delle leggi e dei regolamenti·
- riforma della sentenza·
- rinuncia all'appello