Articolo 1422 del Codice civile

Art. 1422.

(Imprescrittibilita' dell'azione di nullita').

L'azione per far dichiarare la nullita' non e' soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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