Articolo 2086 del Codice civile

Art. 2086.

((Gestione dell'impresa))

L'imprenditore e' il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

((L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita' aziendale))
Entrata in vigore il 14 febbraio 2019

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