Articolo 2086 del Codice civile
Art. 2086.
((Gestione dell'impresa))
L'imprenditore e' il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
((L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita' aziendale))
((Gestione dell'impresa))
L'imprenditore e' il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
((L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita' aziendale))
1. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2023-05-15, n. 202300163Provvedimento:Leggi di più...- art. 5 del D.Lgs. 165/2001·
- art. 63 del D.Lgs. 165/2001·
- difetto di giurisdizione·
- eccesso di potere·
- giurisdizione·
- inammissibilità del ricorso·
- risarcimento danni·
- sospensione cautelare·
- sospensione dal servizio·
- violazione di legge