Articolo 360 del Codice civile

Art. 360.

(Funzioni del protutore).

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo e' in opposizione con l'interesse del tutore.

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore e' tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore e' venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e puo' fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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