Articolo 1110 del Codice civile
Art. 1110.
(Rimborso di spese).
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
(Rimborso di spese).
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-24, n. 202400758Provvedimento:Leggi di più...- amministrazione comunale·
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