Articolo 960 del Codice civile
Art. 960.
(Obblighi dell'enfiteuta).
L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo puo' consistere in una somma di danaro ovvero in una quantita' fissa di prodotti naturali.
L'enfiteuta non puo' pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilita' del fondo o perdita di frutti.
(Obblighi dell'enfiteuta).
L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo puo' consistere in una somma di danaro ovvero in una quantita' fissa di prodotti naturali.
L'enfiteuta non puo' pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilita' del fondo o perdita di frutti.
2. TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-01-10, n. 202300040Provvedimento:Leggi di più...- art. 960 c.c.·
- autorizzazione paesaggistica·
- compensazione delle spese di lite·
- diritto di proprietà·
- enfiteusi·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- inammissibilità del ricorso·
- obbligo di migliorare il fondo·
- sopralluogo in contraddittorio·
- taglio boschivo