Articolo 960 del Codice civile

Art. 960.

(Obblighi dell'enfiteuta).

L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo puo' consistere in una somma di danaro ovvero in una quantita' fissa di prodotti naturali.

L'enfiteuta non puo' pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilita' del fondo o perdita di frutti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze15

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