Articolo 1869 del Codice civile

Art. 1869.

(Altre prestazioni perpetue).

Le disposizioni degli articoli 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volonta'.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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