Articolo 1666 del Codice civile

Art. 1666.

(Verifica e pagamento di singole partite).

Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti puo' chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore puo' domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.

Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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