Articolo 1564 del Codice civile

Art. 1564.

(Risoluzione del contratto).

In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra puo' chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed e' tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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