Articolo 2515 del Codice civile

Art. 2515.

(Denominazione sociale).

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' cooperativa.

L'indicazione di cooperativa non puo' essere usata da societa' che non hanno scopo mutualistico.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99))
Entrata in vigore il 4 agosto 2009
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