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Articolo 2316 del Codice civile
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Articolo 2316 del Codice civile
Art. 2316.
(Atto costitutivo).
L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Vedi fonte istituzionale
Sentenze
• 3
1. Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2013, n. 17255
1 massima
Provvedimento:
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Sintetizza il provvedimento
2. Cass. civ., sez. VI, sentenza 24/07/2012, n. 12995
1 massima
Provvedimento:
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Sintetizza il provvedimento
3. Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2008, n. 20558
1 massima
Provvedimento:
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Sintetizza il provvedimento
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