Articolo 2637 del Codice civile
Art. 2637.
(Aggiotaggio).
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di ((strumenti finanziari non quotati o per i quali non e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,))ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
(Aggiotaggio).
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di ((strumenti finanziari non quotati o per i quali non e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,))ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
5. TAR Catania, sez. III, sentenza 2013-11-07, n. 201302682Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti di gara·
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