Articolo 1030 del Codice civile

Art. 1030.

(Prestazioni accessorie).

Il proprietario del fondo servente non e' tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitu' da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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