Articolo 1030 del Codice civile
Art. 1030.
(Prestazioni accessorie).
Il proprietario del fondo servente non e' tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitu' da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.
(Prestazioni accessorie).
Il proprietario del fondo servente non e' tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitu' da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.
1. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-04-12, n. 202300581Provvedimento:Leggi di più...- annullamento ordinanza comunale·
- art. 1117 c.c.·
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- condominialità·
- difetto di istruttoria·
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- giurisprudenza amministrativa·
- legittimazione passiva·
- manutenzione muri di contenimento·
- onere della prova·
- sostegno strade pubbliche·
- violazione art. 30 D.Lgs. 285/1992
2. TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-03-08, n. 202300603Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 1373 codice civile·
- art. 2697 codice civile·
- art. 31 c.p.a.·
- competenza dirigenziale·
- convenzione urbanistica·
- nullità clausola contrattuale·
- onere della prova·
- risarcimento danni·
- silenzio-inadempimento·
- vincoli contrattuali perpetui