Articolo 2967 del Codice civile
Art. 2967.
(Effetto dell'impedimento della decadenza).
Nei casi in cui la decadenza e' impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.
(Effetto dell'impedimento della decadenza).
Nei casi in cui la decadenza e' impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.