Articolo 1313 del Codice civile

Art. 1313.

(Insolvenza di un condebitore in caso di
rinunzia alla solidarieta').


Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarieta' verso alcuno dei debitori, se uno degli altri e' insolvente, la sua parte di debito e' ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarieta'.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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