Articolo 2798 del Codice civile

Art. 2798.

(Assegnazione della cosa in pagamento).

Il creditore puo' sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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