Articolo 813 del Codice civile

Art. 813.

(Distinzione dei diritti).

Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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