Articolo 798 del Codice civile
Art. 798.
(Responsabilita' per vizi della cosa).
Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo.
(Responsabilita' per vizi della cosa).
Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo.
Sentenze • 2
1. TAR Trento, sez. I, sentenza 2020-06-30, n. 202000103Provvedimento:Leggi di più...- Art. 2935 c.c.·
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