Articolo 2651 del Codice civile

Art. 2651.

(Trascrizione di sentenze).

Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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