Articolo 2707 del Codice civile

Art. 2707.

(Carte e registri domestici).

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:
1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;
2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione e' stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi e' indicato come creditore.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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