Articolo 1936 del Codice civile
Art. 1936.
(Nozione).
E' fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
La fideiussione e' efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
(Nozione).
E' fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
La fideiussione e' efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.