Articolo 1490 del Codice civile

Art. 1490.

(Garanzia per i vizi della cosa venduta).

Il venditore e' tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui e' destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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