Articolo 155 ter del Codice civile

Art. 155-ter.

(( (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli).))((I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potesta' su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalita' del contributo.))
Entrata in vigore il 1 marzo 2006

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