Articolo 264 del Codice civile

Art. 264.

((Impugnazione da parte del riconosciuto.))((Colui che e' stato riconosciuto non puo', durante la minore eta' o lo stato d'interdizione per infermita' di mente, impugnare il riconoscimento.

Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di eta', puo' dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975

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