Articolo 771 del Codice civile

Art. 771.

(Donazione di beni futuri).

La donazione non puo' comprendere che i beni presenti del donante.
Se comprende beni futuri, e' nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.

Qualora oggetto della donazione sia un'universalita' di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di se', si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volonta'.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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