Articolo 99 del Codice civile

Art. 99.

(Termine per la celebrazione del matrimonio).

Il matrimonio non puo' essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

Se il matrimonio non e' celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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