Articolo 99 del Codice civile
Art. 99.
(Termine per la celebrazione del matrimonio).
Il matrimonio non puo' essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non e' celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
(Termine per la celebrazione del matrimonio).
Il matrimonio non puo' essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non e' celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.