Articolo 2740 del Codice civile

Art. 2740.

(Responsabilita' patrimoniale).

Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilita' non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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