Articolo 2784 del Codice civile
Art. 2784.
(Nozione).
Il pegno e' costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.
Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalita' di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
(Nozione).
Il pegno e' costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.
Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalita' di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
2. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-04-29, n. 202400114Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento di esclusione da gara·
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