Articolo 1617 del Codice civile
Art. 1617.
(Obblighi del locatore).
Il locatore e' tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all'uso e alla produzione a cui e' destinata.
(Obblighi del locatore).
Il locatore e' tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all'uso e alla produzione a cui e' destinata.
1. TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-06-05, n. 201900654Provvedimento:Leggi di più...- art. 9 D.M. 20 marzo 2015·
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2. CGARS, sez. I, sentenza 2015-01-21, n. 201500035Provvedimento:Leggi di più...- art. 49 d.lgs. n. 163/2006·
- art. 88 d.p.r. n. 207/2010·
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- avvalimento nei contratti pubblici·
- contratto di avvalimento·
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