Articolo 1617 del Codice civile
Art. 1617.
(Obblighi del locatore).
Il locatore e' tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all'uso e alla produzione a cui e' destinata.
(Obblighi del locatore).
Il locatore e' tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all'uso e alla produzione a cui e' destinata.