Articolo 752 del Codice civile

Art. 752.

(Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi).

I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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