Articolo 752 del Codice civile
Art. 752.
(Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi).
I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
(Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi).
I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.